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Decreto “Cura Italia”. Novità in materia di acquisti.

Sintesi delle previsioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

Il Decreto Legge 18/2020, pubblicato la scorsa notte in Gazzetta Ufficiale, oltre ad imponenti misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria e quella economica, interviene anche sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni.
Si evidenziano pertanto, accompagnate da un breve commento, le novità contenute nel Decreto Legge.
All’Art. 72 Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese, al comma 2 è previsto:
2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
In questo caso dunque i contratti di forniture lavori e servizi possono essere aggiudicati fino al 31.12.2020 con la procedura di cui all’articolo 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016. Sembra che, non essendo previsto niente a riguardo, la disposizione si applichi a contratti di qualunque importo ( sopra o sotto le soglie comunitarie).
All’ Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese, è riportato:
1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per le forniture informatiche necessarie al lavoro agile la previsione dell’articolo 75 prevede dunque che si possa procedere ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera c) per l’acquisto di beni e servizi selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, nei limiti della soglia comunitaria .
L’articolo indica anche la tipologia di operatori da invitare.
Trattandosi di beni e servizi informatici, l’articolo è da interpretarsi, in primo luogo, come esplicita deroga sia alle previsioni di cui all’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s. m. i. (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell’articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208.
In questo senso, pertanto, viene lasciata ampia libertà alle amministrazioni, ed il sistema Consip/ Mepa risulta per il momento accantonato.
Dal punto di vista della semplificazione è da apprezzare la previsione di procedere con una semplice autocertificazione ed avviare il contratto. Mentre, dal punto di vista operativo, la semplificazione risulta essere modesta, visto che il comma 6 dell’articolo 63 prevede la consultazione di cinque operatori economici. Da cinque si scende a quattro, per cui la novità, sebbene vada apprezzata, ha un impatto limitato ai fini della velocizzazione degli acquisti.
Si segnala in tale ottica come, per le forniture e servizi sotto i 40.000 €, l’affidamento diretto previsto dall’articolo 36 comma 2 lett.a) risulti essere ancora una volta lo strumento più efficace.
Sorge qualche perplessità sul comma di chiusura perché il richiamo alle risorse disponibili, senza che vi siano maggiori oneri per la finanza pubblica, rischia di vanificare un tentativo di innovazione tecnologica sollecitato dai vari provvedimenti succedutisi nel corso dell’emergenza COVID 19.

All’Art. 86 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19, il comma 2 prevede:
2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

La norma dunque dispone l’esecuzione dei lavori di somma urgenza secondo le procedure di cui all’articolo 163 del Codice, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fino alla soglia comunitaria di € 5.350.000 e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
La scelta appare adeguata in rapporto alla situazione di emergenza per quanto attiene ai lavori. Sarebbe forse stato opportuno prevedere una deroga esplicita all’articolo 163 anche per gli acquisti di beni ( considerati i danni che sono stati provocati ad arredi, computers…).
All’Art. 91 Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici si prevede all’ultimo comma :
All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.
La previsione di ritenere consentita l’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 35 comma 18 del Codice anche ai casi di consegne in via d’urgenza appare opportuna ed adeguata alla situazione di emergenza.

All’Art.99 Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è previsto ai primi tre commi:
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
Dunque le aziende, agenzie ed enti del Servizio Sanitario Nazionale possono utilizzare per forniture di beni e servizi le risorse provenienti, in via esclusiva, da donazioni di privati ed imprese, con procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici.
Occorre a parere di chi scrive ampliare la portata della norma. Se è da accogliere positivamente la previsione di affidamento diretto per beni e servizi sotto la soglia comunitaria, è da segnalare come nulla sia stato previsto per i lavori ( di cui come purtroppo sappiamo c’è invece necessità).
E dunque sorge il dubbio, in questa particolare fattispecie legata inscindibilmente alle donazioni dei privati, sulle procedure da applicare per l’affidamento di beni e servizi sopra la soglia comunitaria e per i lavori. In questi casi bisogna applicare il Codice degli Appalti?. La norma ha bisogno di essere perlomeno dettagliata.
L’Art.120 Piattaforme per la didattica a distanza conferma la scelta effettuata, sugli acquisti informatici, di lasciare sostanzialmente libere le stazioni appaltanti di acquisire i prodotti maggiormente confacenti alle proprie esigenze, operando “su misura” rispetto alle Convenzioni-quadro di Consip o delle centrali di committenza regionali.
Il comma 3 prevede infatti:
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La locuzione “Qualora non sia possibile” lascia evidentemente intendere come spetti alle istituzioni scolastiche esprimere un giudizio sull’adeguatezza dei prodotti presenti nelle Convenzioni-quadro, che potranno evidentemente essere accantonati qualora ritenuti non adeguati alle necessità ( anche urgenti ) che determinano l’acquisto.

Siena, 18 marzo 2020.
Roberto Donati