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L’Offerta economica mancante di firma digitale ( ma marcata temporalmente) deve essere “regolarizzata”.

Consiglio di Stato, Sez. III, 19/ 03/ 2020, n.1963.
Lo scorso anno ci eravamo soffermati sulla Sentenza Tar Sardegna , Sez. I , 01 / 07 /2019 n. 593 che, accogliendo il ricorso dell’impresa esclusa per omessa firma digitale dell’offerta economica, stabiliva come la procedura telematica contemplasse sicuri elementi da cui desumere la riconducibilità dell’offerta all’autore.
Secondo i Giudici del Tar Sardegna, perciò, si trattava di invitare semplicemente l’impresa esclusa ad apporre la firma digitale sul documento contenente l’offerta economica, ai fini di una “regolarizzazione” dell’atto.

L’originaria aggiudicataria di uno dei lotti in appalto, penalizzata dalla riammissione dell’impresa originariamente esclusa, ricorre in appello evidenziano come l’assenza di firma digitale, da equipararsi all’assenza della firma autografa, avrebbe portato con sé la conseguenza che l’atto che ne è privo doveva considerarsi inesistente e, come tale, radicalmente inidoneo a dare certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità e, soprattutto, dell’impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante di quanto offerto .
L’appello viene respinto, la Sentenza del Tar Sardegna resta confermata.

Ecco le motivazioni di Consiglio di Stato, Sez. III, 19/ 03/ 2020, n.1963.

Dopo aver constatato come l’offerta economica della concorrente vittoriosa in primo grado non fosse firmata digitalmente, come invece richiesto dal bando di gara a pena di esclusione, il Consiglio di Stato stabilisce che,tuttavia, la stessa offerta poteva ritenersi, ragionevolmente ancorchè erroneamente, firmata digitalmente, con strumento e procedimento idoneo a far conseguire i medesimi obiettivi sostanziali della firma digitale nella modalità di rito;
Prosegue il Consiglio di Stato rilevando come l’impresa per concorrere abbia dovuto accreditarsi sul portale di gara e lo abbia fatto designando il proprio legale rappresentante che ha firmato digitalmente. Il medesimo, qualificandosi con l’accredito ricevuto, ha scaricato il modulo dell’offerta economica, lo ha compilato e lo ha restituito corredato dalla marca elettronica che egli stesso aveva acquistato dal fornitore Infocert firmandosi digitalmente, marca che lui solo poteva utilizzare e che era associata a lui sulla base della sua firma digitale.
Pertanto, secondo i giudici, l’offerta economica, essendo munita di quella specifica marcatura elettronica, era non solo “inviolabile, integra e certa quanto a provenienza” come richiesto, ma anche univocamente associata alla manifestazione di volontà del … (legale rappresentante delegato a spendere la volontà dell’impresa in gara) che firmandosi digitalmente aveva acquistato la marca stessa e poi volontariamente utilizzata;
Ad ulteriore prova sulla certezza della provenienza dell’offerta, inoltre, è da considerarsi il funzionamento della piattaforma che, quando è stata depositata l’offerta economica, pur priva di espressa firma digitale come richiesto, ha generato la seguente risposta tramite PEC inviata all’impresa concorrente dal medesimo sistema informatico: “conferma che in data …… e ora ………. è stato caricato a sistema il seguente file di offerta di dimensione ……, salvato a sistema con il seguente nome: ……….., senza segnalare alcuna anomalia e facendo quindi presupporre la regolarità dell’invio…
L’offerta dunque era univocamente riconducibile alla contro interessata.
La sentenza del giudice di primo grado che ha consentito la regolarizzazione dell’offerta economica della odierna contro interessata risulta immune dalle censure dedotte e deve essere confermata.
Vedremo se la Sentenza del Consiglio di Stato riuscirà a “stabilizzare” questo orientamento sostanzialista. La giurisprudenza, come ha ricordato recentemente il Tar Piemonte decidendo in senso opposto a quanto statuito oggi dal Consiglio di Stato, non è assolutamente uniforme, non potendo tacere la peculiarità del caso scrutinato in cui l’offerta, ancorché non firmata, era quanto meno marcata temporalmente.

di Roberto Donati