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Il ricorso cumulativo nel rito degli appalti

Breve nota tratta dalla lettura della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. n. 17/2020, a cura di Aldo Lucarelli – avvocato.
La Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 17/2020 affronta la problematica della identificazione del rimedio del ricorso cumulativo previsto nell’art. 120 del codice del processo amministrativo -(D.Lgs 104/2010) ed in particolare nel comma 11 bis, ed i relativi requisiti.
“L’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. stabilisce che, nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo alla condizione che vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.”

La scelta legislativa di cui all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. costituisce il corollario di tale (più lotti e più atti) premessa. Se, infatti, non si ponesse un problema di pluralità di atti (o di atti plurimi), neppure dovrebbe porsi la questione del ricorso plurimo, in quanto l’atto sarebbe unico e risponderebbe alla regola generale del processo amministrativo impugnatorio in forza della quale il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento e i vizi-motivi si debbono correlare strettamente a questo.
Invece, proprio in considerazione della sussistenza di una pluralità di provvedimenti, è stato introdottol’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., secondo cui l’ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni (Cons. St., Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569).

Ma precisa il Collegio, la relazione tra ricorso cumulativo e partecipazione alla gara per ciascun lotto: In ragione di quanto argomentato appena sopra il Collegio ritiene che, nel caso di gara a più lotti, le concorrenti partecipino al solo o ai soli lotti per i quali presentano l’offerta. Posto che il perimetro della partecipazione delinea l’ambito della legittimazione (Ad. Plen. n. 9 del 2014) deve ritenersi inammissibile il ricorso volto a contestare segmenti procedurali non riguardanti i lotti interessati dall’offerta presentata.
Del resto, conclude il passo nella sentenza, neppure si comprende di quale interesse potrebbe essere portatore colui che pretende di annullare un atto che nega un bene della vita che costui non manifesta di voler conseguire, non partecipando alla procedura finalizzata a ottenerlo (ordinanza CGA n. 325 del 2019).

Vengono quindi focalizzati i requisiti ritenuti presupposti ai fini dell’ammissibilità, “L’ammissibilità di un ricorso cumulativo nelle gare d’appalto è quindi soggetta alla sussistenza di tre presupposti:
la presentazione di offerte per più lotti,
la deduzione di identici motivi di ricorso
l’impugnazione di uno stesso atto.

Ed ecco quindi che il Giudice Amministrativo si preoccupa di delimitare la portata dei requisiti con una attività esegetica delle formule sopra richiamate: “La prima condizione, la presentazione delle offerte per più lotti, presuppone che sia indetta una gara suddivisa in più lotti e che il ricorrente presenti un’offerta per più di un lotto.” Il secondo requisito è per l’appunto la deduzione di identici motivi di ricorso, così integrando il secondo presupposto della previsione legislativa richiamata. La terza condizione indicata dall’art. 120, comma 11-bis c.p.a. consiste “nell’impugnazione del medesimo atto”. Il terzo requisito appare difficile da cogliere ed in apparente contraddizione costituendo una antinomia della stessa norma che appunto parla di ricorso verso più lotti, dal momento che la nozione di ricorso cumulativo fa riferimento all’impugnazione di più atti, così potendo risultare inconciliabile con la terza condizione dettata per l’ammissibilità del medesimo, che richiede, appunto, di gravare uno stesso provvedimento. L’interpretazione della norma richiede l’inquadramento della tematica nell’ambito della gara a più lotti caratterizzata però da una unico atto di nomina della commissione di gara. Appurato che la gara è scandita da atti plurimi il ricorso cumulativo risponde all’esigenza di consentire con un unico atto introduttivo l’impugnazione degli atti plurimi con la deduzione dei medesimi motivi di ricorso e con censure idonee ad inficiare i vari segmenti procedurali comuni ed a caducare quindi le pertinenti aggiudicazioni; Sul punto si veda anche Cons. St., Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569.

Fonte:
Avv. Aldo Lucarelli – Studio Legale Angelini Lucarelli
www.StudioLegaleOggi.com