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Certificato Camerale ed Oggetto dell’Appalto, necessario che siano coerenti in concreto

In una procedura di gara l’ accertamento della coerenza del certificato camerale con l’ oggetto dell’ appalto deve essere condotto con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapponibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6431/2019 , ha esaminato la questione legata all’ iscrizione degli operatori economici alla camera di commercio per le attività inerenti all’ oggetto dell’ appalto.
Il caso
La vicenda muove dal ricorso presentato al Tar da un operatore economico contro il provvedimento di esclusione da una gara per l’ affidamento del servizio di refezione scolastica per carenza dei requisiti professionali, in quanto la ditta non presentava nel proprio oggetto sociale, come risultante dal certificato camerale, il servizio oggetto di gara. Il giudice di primo grado ha accolto le doglianze del concorrente, ritenendo che l’ attivazione del codice Ateco relativo ad attività “mense”, con l’ indicazione della stessa come prevalente, contenuta nel certificato, evidenzia la «necessaria congruenza contenutistica» tra le risultanze descrittive della professionalità dell’ impresa, come riportate nell’ iscrizione alla camera di commercio e l’ oggetto del contratto di appalto, evincibile dal complesso di prestazioni previste, anche in un’ ottica di favor partecipationis. La stazione appaltante ha presentato appello al Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza di primo grado.
La decisione Il collegio ha sottolineato, innanzitutto, che, pur se per la giurisprudenza recente l’ identificazione dell’ attività prevalente non può essere rinvenuta esclusivamente nel codice Ateco, che ha preminente funzione statistica, l’ accertamento della coerenza tra oggetto di gara, oggetto sociale e attività va svolto essenzialmente «sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’ oggetto del contratto di appalto». La funzione della certificazione camerale è quella di «filtrare l’ ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’ affidamento pubblico»; ciò che rileva è il concreto ed effettivo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile a quella oggetto di appalto.
L’ iscrizione per attività inerente o relativa all’ appalto, e non per attività identiche, non può che essere interpretata alla luce del principio della massima concorrenza. Una rigida e formalistica applicazione del requisito di idoneità professionale, infatti, comporta l’ ammissione alla gara dei soli operatori con un oggetto sociale pienamente speculare rispetto all’ oggetto dell’ appalto, restringendo così in modo ingiustificato la platea dei potenziali offerenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale. L’ oggetto sociale e l’ attività effettivamente esercitata possono non essere coincidenti, sicché è proprio l’ iscrizione in una determinata categoria presso la camera di commercio che prova la volontà dell’ impresa di esercitare quell’ attività, per la quale ha chiesto l’ iscrizione stessa, che è direttamente riferibile al servizio da svolgere. Ciò esclude la possibilità di prendere in considerazione il contenuto letterale dell’ oggetto sociale statutario, il quale non attesta il concreto esercizio di una determinata attività, ma indica solo potenziali indirizzi operativi dell’ azienda, non rilevanti ove non attivati.

Fonte: Enti Locali e PA (Sole 24 Ore)