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Nuove norme sugli appalti operative da subito anche in relazione a interventi pregressi: la valutazione dei 200 mila euro dovrà dunque essere effettuata in relazione alla situazione esistente nel 2019 e in relazione ai contratti ancora in essere al 1° gennaio 2020. È questa l’ indicazione contenuta nella risoluzione n. 108 emanata ieri dall’ amministrazione finanziaria per rispondere ad alcuni quesiti che sono stati posti all’ Agenzia delle entrate sulla concreta applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 4 del dl n. 124 del 2019 nella formulazione emersa dopo il passaggio della norma in commissione e che è, di fatto, la formulazione definitiva. Rispetto alla prima versione della norma, come noto, il pagamento delle ritenute afferenti i redditi erogati ai lavoratori impiegati nell’ ambito di contratti di appalto viene lasciato in capo al sostituto di imposta che, per obbligo di legge, deve però trasmettere tutti gli elementi necessari per la verifica delle stesse al committente. In particolare, secondo il comma 2 del nuovo articolo 17-bis del dlgs n. 241 del 1997, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ ammontare complessivo degli importi versati, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento delle ritenute, l’ impresa appaltatrice od affidataria nonché le imprese subappaltatrici, trasmettono al committente e, per l’ impresa subappaltatrice, anche all’ impresa appaltatrice, le deleghe di versamento. Oltre alla copia della delega, l’ obbligo di trasmissione concerne anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’ esecuzione di opere e servizi affidati dal committente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’ opera o del servizio affidato, l’ ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Si tratta, dunque, di un set documentale corposo che presuppone, in capo al committente, comunque l’ effettuazione di una verifica in merito agli adempimenti che devono essere eseguiti dall’ impresa.

Tanto è vero che il successivo comma 4 dell’ art. 17-bis prevede la possibilità della irrogazione in capo al committente di una somma pari alla sanzione che viene irrogata nei confronti delle imprese appaltatrici o affidataria o subappaltatrice nel caso in cui, evidentemente, dette ultime imprese omettano il pagamento delle ritenute. Una prima questione sulla quale si pronuncia l’ Agenzia delle entrate riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni considerando come il comma 2 dell’ articolo 4 afferma che le previsioni di legge si applicano dal 1° gennaio 2020.

In tal senso, una ipotesi poteva essere quella di considerare il limite di 200 mila euro oltre il quale si applicano le nuove disposizioni (fatte salve le ipotesi del possesso della certificazione rilasciata dall’ Agenzia delle entrate) con effetto dal 2020 e cioè monitorando il limite degli appalti nel corso degli anni con applicazione concreta delle norme al momento del superamento di detto limite. La risoluzione, invece, considera come la nuova disciplina procedimentale si applichi in relazione già agli eventuali versamenti di ritenute effettuati nel mese di febbraio e dunque per le somme erogate nel mese di gennaio del 2020. In considerazione di detta indicazione, appare dunque evidente che il monitoraggio rispetto al superamento del limite numerico degli appalti, fissato come detto a 200 mila euro riguardi il periodo di imposta 2019 con riferimento agli appalti ancora in corso nel periodo di imposta 2020. Una valutazione, dunque, non strettamente correlata con l’ anno in corso ma che tiene conto delle vicende del periodo di imposta che si sta chiudendo, in considerazione del richiamo ai contratti di appalto, subappalto o affidamento stipulati in un momento antecedente proprio al 1° gennaio 2020. In un altro passaggio della risoluzione, l’ amministrazione finanziaria esamina anche da un punto di vista operativo le disposizioni del comma 2 come sopra rappresentate in merito alla necessità di trasmettere al committente la documentazione afferente l’ indicazione dei dati del personale impiegato nel contratto di appalto. Viene sottolineato come, stante l’ obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente detta documentazione, la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi.